Il fatto che due coniugi risiedano in due diversi paesi europei non impedisce che ciascuno di loro possa chiedere il divorzio in qualsiasi momento. Ma qual è il modo corretto di procedere?
Facciamo un esempio:
Fernando e María si sposano in Spagna. Dopo poco tempo, la relazione inizia a non funzionare e la coppia decide di separarsi. Da allora, Maria si trasferisce in Italia, dove conosce un nuovo partner, con cui ora convive e con cui intende sposarsi presto. Tuttavia, il suo precedente matrimonio non è stato formalmente sciolto, quindi decide di avviare le pratiche per richiedere il divorzio da Fernando, che continua a vivere in Spagna. Come deve procedere?
Prima di tutto, è importante ricordare che, sebbene indebolisca i diritti e doveri reciproci dei coniugi, la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale. Per questo motivo, in casi come quello descritto, è fondamentale procedere alla dissoluzione del matrimonio in modo corretto e formale, al fine di evitare impedimenti e problemi futuri.
La procedura di divorzio può essere avviata sia di comune accordo tra i coniugi sia da uno solo di essi. In ogni caso, sarà necessario rispettare i requisiti e le condizioni richieste dalla legge del paese di riferimento, potendo i coniugi decidere congiuntamente quale sarà la legislazione del paese europeo che si applicherà al loro divorzio (ad esempio, nel caso descritto, quella dell'Italia o della Spagna). Se i coniugi non riescono a raggiungere un accordo, si applicherà la legge del paese in cui è stata presentata la domanda di divorzio.
Ora, sia che il divorzio sia consensuale o meno, innanzi a quale tribunale si può presentare la domanda?
Si può scegliere tra il tribunale del paese in cui:
- attualmente vivono entrambi i coniugi
- vive il coniuge convenuto
- i coniugi hanno vissuto insieme l'ultima volta, purché uno di loro continui a vivere in quel paese
- vive il coniuge che intende presentare la richiesta, sempre che il divorzio sia consensuale. In assenza di accordo con l'altro coniuge, è necessario che il coniuge attore:
a) abbia vissuto in quel paese almeno nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda
b) abbia la cittadinanza di quel paese; qualora ne sia sprovvisto, deve aver vissuto in quel paese almeno nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.
- il paese di cui entrambi i coniugi sono cittadini
Tra alcuni paesi europei, inoltre, esistono convenzioni e norme ad hoc che facilitano l'identificazione del tribunale competente.
In ogni caso, come già accennato, la domanda di divorzio dovrà essere presentata tenendo conto dei requisiti e delle formalità imposte dalla normativa del paese di riferimento. Le regole variano considerevolmente da un paese europeo all'altro ed esistono diversi criteri per valutare correttamente qual è il tribunale competente a giudicare l'azione o quale sarà la legge nazionale applicabile e le eventuali conseguenze.
La situazione, inoltre, si complica nei casi in cui siano coinvolti anche paesi che non fanno parte dell'Unione Europea.
Per questo motivo, è sempre importante poter contare su un avvocato specializzato, che analizzi le peculiarità del caso e fornisca un orientamento legale corretto ed efficace, al fine di avviare una procedura di divorzio che sia di successo e senza sorprese.