Il fatto che due coniugi risiedano in due diversi paesi europei non impedisce che ciascuno di loro possa chiedere il divorzio in qualsiasi momento. Ma qual è il modo corretto di procedere?
Facciamo un esempio:
Fernando e María si sposano in Spagna. Dopo poco tempo, la relazione inizia a non funzionare e la coppia decide di separarsi. Da allora, Maria si trasferisce in Italia, dove conosce un nuovo partner, con cui ora convive e con cui intende sposarsi presto. Tuttavia, il suo precedente matrimonio non è stato formalmente sciolto, quindi decide di avviare le pratiche per richiedere il divorzio da Fernando, che continua a vivere in Spagna. Come deve procedere?
Prima di tutto, è importante ricordare che, sebbene indebolisca i diritti e doveri reciproci dei coniugi, la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale. Per questo motivo, in casi come quello descritto, è fondamentale procedere alla dissoluzione del matrimonio in modo corretto e formale, al fine di evitare impedimenti e problemi futuri.
La procedura di divorzio può essere avviata sia di comune accordo tra i coniugi sia da uno solo di essi. In ogni caso, sarà necessario rispettare i requisiti e le condizioni richieste dalla legge del paese di riferimento, potendo i coniugi decidere congiuntamente quale sarà la legislazione del paese europeo che si applicherà al loro divorzio (ad esempio, nel caso descritto, quella dell'Italia o della Spagna). Se i coniugi non riescono a raggiungere un accordo, si applicherà la legge del paese in cui è stata presentata la domanda di divorzio.
Ora, che il divorzio sia consensuale o meno, innanzi a quale tribunale si può presentare la domanda?
Si può scegliere tra il tribunale del paese in cui:
- attualmente vivono entrambi i coniugi
- vive il coniuge convenuto
- i coniugi hanno vissuto insieme l'ultima volta, purché uno di loro continui a vivere in quel paese
- vive il coniuge che intende presentare la richiesta, sempre che il divorzio sia consensuale. Diversamente, in assenza di accordo con l'altro coniuge, per richiedere il divorzio innanzi al tribunale competente del proprio domicilio è necessario che il coniuge attore:
1) abbia vissuto in quel paese almeno nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda
2) abbia la cittadinanza di quel paese; qualora non ne sia sprovvisto, deve aver vissuto in quel paese almeno nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.
- il paese di cui entrambi i coniugi sono cittadini
Tra alcuni paesi europei, inoltre, esistono convenzioni e norme ad hoc che facilitano l'identificazione del tribunale competente.
In ogni caso, come già accennato, la domanda di divorzio dovrà essere presentata tenendo conto dei requisiti e delle formalità imposte dalla normativa del paese di riferimento. Le regole variano considerevolmente da un paese europeo all'altro ed esistono diversi criteri per valutare correttamente qual è il tribunale competente a giudicare l'azione o quale sarà la legge nazionale applicabile e le eventuali conseguenze.
La situazione, inoltre, si complica nei casi in cui siano coinvolti anche paesi che non fanno parte dell'Unione Europea.
Per questo motivo, è sempre importante poter contare su un avvocato specializzato, che analizzi le peculiarità del caso e fornisca un orientamento legale corretto ed efficace, al fine di avviare una procedura di divorzio che sia di successo e senza sorprese.