A partire dal 1° gennaio 2025, in base alla Direttiva europea 2020/285 del Consiglio (che modifica la Direttiva 2006/112), verrà introdotto un cambiamento significativo nel regime fiscale delle piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione Europea (UE). L'obiettivo della nuova normativa è quello di ridurre il carico fiscale e amministrativo delle PMI e facilitare il commercio transfrontaliero, attraverso un'esenzione IVA che contribuirà a ridurre i costi e gli obblighi di queste imprese.
In particolare, questo nuovo regime è destinato in particolare alle PMI il cui volume d’affari annuo all'interno dell'UE non superi i 100.000€ nell'anno civile in corso e in quello precedente. (Si noti che il volume d'affari annuo da considerare è quello relativo al totale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dall'impresa all'interno di tutto il territorio dell'UE, e non solo nel paese europeo di stabilimento.)
Questo beneficio sarà applicabile solo se lo Stato membro di stabilimento dell'impresa e/o lo Stato membro dell'UE in cui essa opera e desidera applicarlo ha implementato il regime per le PMI nella sua legislazione nazionale.Le piccole e medie imprese non appartenenti all'UE non possono beneficiare del regime delle PMI (ad esempio, quelle stabilite nel Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord).
Quali sono le novità del nuovo regime fiscale?
La nuova direttiva cerca di semplificare le norme di conformità e permettere la vendita di beni e servizi senza IVA, attraverso due regimi differenti:
- regime IVA nazionale: gli Stati membri dell'UE potranno concedere un'esenzione IVA alle PMI con un volume d’affari annuo non superiore a 85.000 € (o il suo equivalente in valuta nazionale).
Gli Stati membri, inoltre, potranno stabilire soglie settoriali diverse in base al tipo di attività considerato. Tuttavia, ogni impresa potrà applicare e beneficiare di un solo limite. (Nel caso in cui una impresa possa beneficiare di più di una soglia settoriale, le autorità fiscali, basandosi sulle attività dell'impresa, informeranno l'impresa sulla soglia da applicare.)
- regime IVA transfrontaliero: la novità principale di questa regolamentazione è che le PMI che effettuano attività transfrontaliere potranno beneficiare di esenzioni IVA sui beni e servizi forniti non solo nel proprio paese, ma anche negli altri Stati membri dell'UE. Per l'applicazione di questo regime, l'impresa deve soddisfare due condizioni:
- il volume d’affari totale annuo nell'UE non deve superare i 100.000 €
- la PMI deve rimanere sotto i limiti locali del paese in cui richiede l'esenzione
In questo contesto, il regime speciale IVA per le PMI è opzionale e può essere applicato in uno solo o in più Stati membri in cui l'impresa opera. La PMI, pertanto, potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
- applicazione del regime nazionale: in questo caso, l’impresa opta per applicare il regime di esenzione IVA per le PMI solo nel paese in cui è stabilita, senza applicarlo negli altri Stati membri in cui commercializza.
- applicazione del regime transfrontaliero: l'impresa opta per applicare il regime per le PMI solo negli altri paesi dell'UE in cui svolge attività commerciali, ma non nel suo paese di stabilimento.
- applicazione di entrambi i regimi: in questo scenario, l’impresa sceglie di applicare il regime speciale per PMI sia nel suo paese di stabilimento che negli altri paesi dell'UE in cui genera obblighi di IVA.
NOTA: le PMI stabilite in uno Stato membro dell'UE che non ha ancora implementato il regime per le PMI possono comunque accedere allo schema transfrontaliero in altri Stati membri che lo hanno fatto. A tal fine, devono presentare una notifica preliminare e i report trimestrali nel loro Stato membro di stabilimento, che fungerà da punto di contatto con gli Stati membri che applicano il regime.
Conclusione
La nuova esenzione IVA, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, può rappresentare un grande vantaggio per le piccole e medie imprese. È fondamentale che le imprese valutino attentamente i benefici e le limitazioni di questa esenzione. Fattori come la perdita del diritto al rimborso dell'IVA devono essere considerati per prendere decisioni finanziarie adeguate.